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PORTI E ICI – L’ULTIMA PAROLA ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO

di Giuseppe Caruso
Responsabile Fiscalità di Confindustria Genova

Marina di Scarlino

Marina di Scarlino

Un’“area demaniale” è esente da ICI – ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 504 del 1992 – qualora faccia parte di un compendio destinato al traffico marittimo e/o ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali e, come tale, vada incorporata in un’unità immobiliare censita al Catasto Edilizio Urbano nella categoria E/1, specificamente individuata nella circolare n.4/T del 13 aprile 2007 dell’Agenzia del territorio. E’ quanto ha precisato dal DIPARTIMENTO DELLE FINANZE – DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE, con risoluzione n.3 del 10 agosto 2009, in risposta ad un quesito circa la corretta applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) sulle aree portuali oggetto di concessioni demaniali. La nota merita un’attenta riflessione in quanto è proprio rifacendosi a tali istruzioni che gli uffici periferici dell’Agenzia del Territorio hanno attribuito la categoria catastale gruppo D a concessioni di aree demaniali marittime – piazzali, uffici, officine e magazzini – rilasciate ad imprenditori privati per l’espletamento di un’attività commerciale di movimentazione e stoccaggio di merci e contenitori o per le riparazioni navali. Pertanto non sarà facile chiedere ed ottenere un censimento al Catasto Edilizio Urbano nella categoria E/1 per tali beni. Il Dipartimento peraltro nel corpo della nota ha più volte richiamato la debenza del tributo per le unità immobiliari delle aree portuali nell’eventualità in cui venissero accertate in una categoria diversa da quelle richiamate nel gruppo “E” del quadro di qualificazione catastale. Questa presa di posizione del Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fisco Ministero dell’Economia e delle Finanze, rischia inoltre di avvallare le tesi sostenute dalle Amministrazioni comunali chiamate a far fronte ai ricorsi presentati, dai titolari di concessioni demaniali marittime, sulla debenza dell’imposta Comunale sugli immobili accolti dalle Commissioni tributarie provinciali (cfr. ICI e concessioni demaniali, una partita aperta – Nautica e Trasporti 6 agosto 2009). Non solo il Ministero ricorda, nella nota in commento, ai concessionari di unità immobiliari censite in categoria “E”, che qualora ricorrano i presupposti ex DL n.262 del 2006, dovranno procedere alla presentazione di una dichiarazione in catasto. Infatti la richiamata normativa prevede che nelle unità immobiliari censite nelle suddette categorie catastali non possono essere più compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Dette unità immobiliari richiedono una revisione della loro qualificazione e, quindi, della rendita e devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti obbligati, seguendo la procedura delineata dalle disposizioni in parola. La risoluzione di fatto non aggiunge molto alla complessa situazione in essere se non una sottolineatura su situazioni complesse da valutare con dovuta cautela. Il Dipartimento nel rispetto delle competenze istituzionali non entra nel merito di definizioni, ma richiama le istruzioni a Suo tempo diramate dai Competenti Uffici dell’Amministrazione. Sarà l’Agenzia del Territorio che, alla luce del richiamo del Dipartimento delle Entrate ai “compendi destinati al traffico marittimo e/o ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali”, dovrà verificare il corretto adempimento delle istruzioni diramate con Circolare 4/T del 2007 da parte dei propri Uffici periferici. Operazione, peraltro, già in essere da tempo e che ad oggi non ha portato a particolari osservazioni sull’operato degli uffici in merito all’attribuzione della classifica nel Gruppo D degli immobili in parola. Non sarà semplice far si che la draconiana risposta Ministeriale possa muovere, in tempi brevi, a ripensamenti degli attori sul tema. Tuttavia risulta evidente che la questione, allo stato attuale, necessita di specifiche quanto circostanziate istruzioni da parte della direzione Centrale dell’Agenzia del Territorio. D’altro canto la dispari situazione in cui vertono i diversi porti nazionali, in merito alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili , è tema meritevole di una riflessione anche da parte del legislatore in occasione della riforma della legislazione in materia portuale – legge n.84 /1994. Infatti, tenendo conto delle necessità di rilancio del comparto, risulta imprescindibile rendere chiari e univoci tutti gli elementi che incidono o possono incidere sullo scenario competitivo in cui sono chiamati ad interagire gli operatori portuali.

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